Dove sono andate a finire!!??: detrazioni 55% per la riqualificazione energetica di edifici esistenti

Il Ministero per lo Sviluppo economico proporrà ai Ministri competenti una proroga della detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici – in scadenza il 31 dicembre 2010 – e una ricalibratura della misura che, con l’esperienza di questi anni, mira a promuovere maggiormente gli interventi più efficaci in termini di risparmio energetico e ridurre l’onere per lo Stato. Attualmente si tratta di una proposta tecnica da porre all’attenzione dei decisori pubblici.
Un’apertura che fa ben sperare le organizzazioni del settore delle costruzioni, che hanno nuovamente chiesto al Governo di prorogare la detrazione fiscale del 55%.
Sebbene nei tre anni di applicazione la detrazione ha consentito di raggiunger solo il 10% dell’obiettivo di risparmio energetico fissato dal Piano d’Azione nazionale al 2016 , è indispensabile prevedere una proroga della sua vigenza, rimodulando però il beneficio in modo da “premiare” gli interventi di riqualificazione che consentano di ottenere un significativo risparmio energetico.

Stato dell’arte: la legge 27 dicembre 2006 n. 296, integrata e modificata da provvedimenti normativi successivi, ai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 ha disposto detrazioni fiscali del 55% della spesa sostenuta per la realizzazione di interventi di risparmio energetico nel patrimonio immobiliare nazionale esistente (effettuati nel corso dell’anno 2007 e successivamente , dell’anno 2008).
In dettaglio:
– Comma 344: per la riqualificazione energetica globale dell’edificio.
– Comma 345: per interventi su strutture opache orizzontale, strutture opache verticali e finestre comprensive di infissi.

– Comma 346: per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.
– Comma 347: per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o, in alternativa, con pompe di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia.
L’art. 1, commi 20-24 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha prorogato la detrazione del 55% per alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico sino al 31 dicembre 2010, apportando modifiche alla disciplina.
Riferimenti legislativi:

D.M. 11 Marzo 2008 e Decreto 26 gennaio 2010
D.M. 11 Marzo 2008: allegato A, definiti i valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (comma 344).
Decreto 26 gennaio 2010: nuovi valori limite di trasmittanza termica U (pareti, infissi..) per interventi sull’involucro edilizio (comma 345) in vigore dal 15 marzo 2010. In riferimento a questi interventi si precisa che il Decreto 26 gennaio 2010 modifica l’allegato B del D.M. 11 marzo 2008 che conteneva i valori limite di U da rispettare per interventi antecedenti al 15 marzo 2010.

Sito internet a carattere informativo:

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/

UFFICIO STAMPA POLIESPANSO

 

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