Nuovi decreti sull’efficienza energetica degli edifici DM 26 giugno 2015 in vigore dal 1 ottobre 2015

Sono stati ufficialmente pubblicati in Gazzetta (G.U.R.I n. 162 del 15-7-2015 – S.O. n°39) i tre decreti che completano il quadro in materia di efficienza energetica degli edifici che erano apparsi preventivamente a fine giugno sul sito del Ministero dello Sviluppo economico: si tratta del decreto che introduce l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), delle nuove metodologie di calcolo della prestazione energetica e dei nuovi requisiti minimi di efficienza, e degli schemi di relazione tecnica di progetto.

Entrata in vigore dei provvedimenti:

Le disposizioni dei tre decreti entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2015.
AIPE, unitamente ad altri “attori” e associazioni, ha partecipato al gruppo consultivo istituito presso il CTI con il Ministero dello sviluppo economico per la condivisione e il confronto in merito alla redazione dei decreti in oggetto.
I tre decreti rappresentano sicuramente un passo avanti verso gli edifici ad energia quasi zero del 2019 (edifici pubblici) e del 2021 (edifici privati) che hanno ora un quadro normativo e regolamentare: dalla certificazione energetica degli immobili finalmente unica per tutta l’Italia, ai metodi di calcolo unici anch’essi, e ai nuovi requisiti minimi di efficienza “un poco più stringenti” per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazione.

Vengono rafforzati gli standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, in modo da arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva 2010/31/UE. Importante sottolineare che per la prima volta viene fornita una definizione “tecnica” di “edifici a energia quasi zero” definendo le prescrizioni ad esso relative.
I requisiti non riguardano più solo il fabbisogno globale ma anche l’indice di prestazione energetica dell’involucro EPHnd che calcolato con l’edificio di riferimento risulta particolarmente restrittivo.

Il nuovo decreto sui requisiti minimi inoltre esclude dall’applicazione delle prescrizioni i seguenti interventi (oltre alle esclusioni già previste dal Dlgs 192/2005 modificato con la Legge 90/2013):
– Interventi di ripristino su strati di finitura ininfluenti dal punto di vista termico;
– Interventi di rifacimento di porzioni di intonaco su superfici < 10% della superficie disperdente;
– la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Una delle principali novità riguarda gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazione importante per i quali i requisiti minimi sono determinati applicando la metodologia dell’edificio di riferimento, così come previsto dalla direttiva 2010/31/UE nota anche come “EPBD recast”.
La verifica del rispetto dei requisiti minimi si opererà confrontando l’edificio oggetto dell’intervento con un edificio di riferimento, che non è nient’altro che un edificio identico in termini di geometria , orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazioni al contorno, ma avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminate. Con questo approccio, la prestazione energetica degli edifici sarà valutata non su scala assoluta, ma in relazione ai servizi effettivamente offerti dall’edificio, la valutazione e i limiti di legge saranno relativi e variabili in funzione dei servizi presenti.

Sono previste 4 tipologie di intervento con relative prescrizioni specifiche:

Edifici di nuova costruzione;

– Ristrutturazione di 1° livello (ovvero intervento che interessa più del 50% della superficie disperdente lorda dell’involucro edilizio e impianto termico);

– Ristrutturazione di 2° livello (ovvero intervento che interessa più del 25% della superficie disperdente lorda dell’involucro edilizio ed eventualmente anche impianto termico);

– Riqualificazione energetica (ovvero interventi che coinvolgono meno del 25% della superficie disperdente lorda dell’involucro edilizio e/o che coinvolgono gli impianti tecnici).

Per quanto riguarda la verifica delle prestazioni estive dell’involucro (nel caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamente volumetrici e ristrutturazioni importanti di primo livello) si richiede:

– Efficacia dei sistemi schermanti
– Verifica della trasmittanza termica periodica

Per le pareti opache verticali ad eccezione di quelle nel quadrante N-O/N/N-E:

– la massa superficiale Ms (calcolata secondo la definizione dell’All.A del Dlgs 192/05 come massa superficiale della parete opaca compresa la malta dei giunti ed esclusi gli intonaci) sia superiore di 230 kg/m2
– o in alternativa che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica (YIE) sia inferiore a 0,10 W/m²K (e non 0,12 W/m²K come nella disposizione precedente – DPR 59/2009).

Per tutte le pareti opache orizzontali ed inclinate:
– che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica (YIE) sia inferiore a 0,18 W/m²K (e non 0,20 W/m²K come nella disposizione precedente – DPR 59/2009).

Aipe

 

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Un Commento

  1. giuseppe parisi

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