Nuova regola tecnica per la prevenzione incendi degli asili nido

Sulla Gazzetta ufficiale n.174 del 29 luglio 2014 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 16 luglio 2014 con allegata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido e che entrerà in vigore il 29 agosto p.v. (e che disciplina una delle attività contemplate al punto 67 del DPR 151/2011).

In base alle definizioni riportate nella prima parte del provvedimento, per asilo si intende una “struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni” e il provvedimento si applica sia agli asili nido di nuova realizzazione con più di 30 persone presenti (intendendo bambini/neonati + personale in servizio), sia agli asili nido esistenti con oltre 30 persone nel caso di interventi di ristrutturazione (anche parziale) e ampliamenti successivi alla data di pubblicazione del decreto. decreto ministeriale per asili nido

Il Titolo III del decreto contiene inoltre le regole per l’adeguamento degli asili nido esistenti con oltre 30 persone; adeguamento che deve essere fatto secondo le indicazioni e le scadenze temporali di cui all’articolo 6 del decreto, salvo alcuni casi elencati.

Le scadenze temporali di adeguamento degli asili nido esistenti, di cui al predetto articolo 6, consistono nel termine del 7 ottobre 2014 per alcuni punti del Titolo III (tra cui le strutture di separazione e le scale), nel

termine del 7 ottobre 2016 per altri punti (tra cui la reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, l’impianto idrico antincendio e gli impianti di rivelazione, segnalazione e allarme), ed entro il 7 ottobre 2019 per tutti i restanti punti.

In merito agli asili nidi con meno di 30 persone presenti, il titolo IV del decreto specifica che devono essere rispettati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro di cui al decreto interministeriale previsto dal Testo unico di Sicurezza all’art. 46 comma 3) commisurando la valutazione del rischio alle diverse attività lavorative presenti nell’edificio.

AIPE, in supporto a Federchimica – Confidunstria, ha partecipato in data 19 maggio u.s. a un incontro, richiesto da Confindustria stessa, con i Vigili del Fuoco presso la sede Capannelle/Roma per discutere, analizzare nonché proporre modifiche alle bozze di alcuni decreti in preparazione.prevenzione incendi degli asili nido

In sintesi le tematiche affrontate in occasione di questo incontro sono state le seguenti:

“Bozza – Decreto orizzontale” che darà le linee guida per la revisione delle regole per progettare la prevenzione incendi.

Il decreto orizzontale conterrà in allegato tutti gli elementi per affrontare la progettazione di attività specifiche ed è emerso che andrà a sostituire nell’arco di 3/4 anni tutti i decreti verticali in utilizzo (l’ Allegato 4 del futuro decreto sarà specifico per la “Reazione al fuoco”).

3 decreti verticali inerenti metropolitane, strutture sanitarie e asili nido

La bozza del decreto relativo agli asili nidi, alla data dell’incontro, era già stato inviato alla Commissione Europea e, come appreso recentemente, pubblicato tal quale alla bozza analizzata il 19 maggio (senza quindi recepire le considerazioni e le modifiche/integrazioni proposte da AIPE che non tendevano a diminuire la sicurezza, ma a garantire che i risultati ottenuti con le ultime ricerche potessero essere utilizzati al meglio).

Estratto dal Decreto-Asili di interesse specifico:

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

3.1. Resistenza al fuoco

1. Il carico d’incendio specifico dell’attività non dovrà superare 300 MJ/m²; sono ammesse eventuali aree a rischio specifico con carico di incendio ≤ 450 MJ/m².

2. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell’asilo nido, ivi compresi quelli di eventuali piani interrati, devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a:

– 45 per edifici con altezza antincendi inferiore a 12 m;

– 60 per edifici con altezza antincendi compresa tra 12 m e 32 m;

– 90 per edifici con altezza antincendi oltre i 32 m.

3. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione degli asili nido ubicati in edifici monopiano, di tipo isolato, devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 30.

3.2. Compartimentazione

1. L’attività, se sviluppata su più di un piano fuori terra, deve essere suddivisa in compartimenti antincendio di superficie singola non superiore a 1000 m². Nel caso di asili nido inseriti in edifici di tipo misto i compartimenti antincendio non dovranno eccedere 600 m².

3.3. Reazione al fuoco

1. I prodotti da costruzione, rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 2005 e successive modificazioni, devono essere installati in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’interno del 15 marzo 2005, seguendo le prescrizioni e le limitazioni indicate nelle successive tabelle. reazioni al fuoco - prevenzioni incendi asili nidoL’installazione dei prodotti deve avvenire secondo quanto stabilito dal Decreto 15 marzo 2005 che prevede una installazione “in vista” e una installazione con “protezione da realizzare in situ”. Si ritiene che il rimando al DM 15 marzo 2005, ufficialmente esplicitato nel “Decreto-asili” sia di fondamentale importanza per una corretta interpretazione delle classe consentite nei vari ambienti.A differenza del DM 15 marzo 2005, il “Decreto-asili” ripropone il tradizionale approccio della prevenzione incendi dividendo le superfici degli ambienti in 50% con classi più severe e il restante 50% con altre classi.

La tabella proposta di seguita è relativa ai soli prodotti isolanti e integra i due decreti citati per facilitarne la mutua interpretazione per una corretta applicazione, riprendendo l’approccio così schematizzato:

– il comportamento al fuoco dei materiali di cui alle tabelle 1,2,3,4 del “Decreto-asili” sono riferite agli ambienti interni e non alle facciate esterne.Comportamento al fuoco del prodotto “in vista” - prevenzione incendi asili nido

– Le classi di reazione al fuoco sono considerate essere riferite al comportamento al fuoco del prodotto “in vista” in quanto al punto3.3 del “Decreto-asili” viene fatto esplicito riferimento al DM 15 marzo 2005 per la relativa installazione.

-In merito alla resistenza al fuoco si evidenzia che i sistemi costruttivi SAAD soddisfano i requisiti prescritti al punto 3.1, requisiti di R e REI/EI differenziati in base all’altezza dell’edificio (12m,32m e superiore).

Si sottolinea che per edifici monopiano, di tipo isolato, le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 30. Tutti i sistemi costruttivi SAAD rispondono a quanto richiesto.

Il nuovo “Decreto-asili” appena pubblicato propone sostanzialmente quanto prescritto nel decreto DM 15 marzo 2005 secondo i quali l’EPS per le vie di esodo:

1) per il 50% di superficie non potrà essere impiegato essendo richiesta una classe A1,

2) massimo nel 50% della superficie potrà essere utilizzato solo se verrà dichiarata una classe Bs2d0 del prodotto “come posto sul mercato”,

3) nel caso in cui ci fosse la presenza di un rivestimento protettivo realizzato in opera, l’EPS dovrà dichiarare una reazione al fuoco Ds2d1 che può essere raggiunta come dimostrato dal progetto AIPE “Classe B”,

Per le aree con/senza bambini:

4) potrà essere utilizzato solo se verrà dichiarata una classe Bs2d0 del prodotto “come posto sul mercato”,

5) nel caso in cui ci fosse la presenza di un rivestimento protettivo realizzato in opera con classe di resistenza al fuoco EI 30, è possibile impiegare l’EPS di classe E.

IMPIANTI ELETTRICI

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d’arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi in vigore.

2. Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le seguenti caratteristiche:

– non costituire causa di innesco di incendio o di esplosione;

– non costituire causa di propagazione degli incendi;

– non costituire pericolo per gli occupanti a causa della produzione di fumi e gas tossici in caso di incendio;

– garantire l’indipendenza elettrica e la continuità

Fonte Aipe

 

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